1. Con il piano triennale di interventi di cui all'articolo 2 sono altresì individuate:
a) le aree interessate agli interventi;
b) le specie e le varietà di frutta in guscio interessate, nonché i soggetti beneficiari;
c) le priorità e le azioni da intraprendere anche in sede internazionale;
d) le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del piano.
2. Il piano triennale di interventi di cui all'articolo 2 deve altresì prevedere:
a) contributi straordinari per promuovere la ricerca e lo sviluppo di trattamenti compatibili;
b) crediti d'imposta per le forme associate dei produttori;
c) il sostegno e la promozione di una nuova linea di commercializzazione per il rilancio della vendita, con l'attivazione di campagne istituzionali governative, volte a incrementare il consumo della frutta in guscio;
e) il sostegno alla lotta contro particolari patologie che interessano la coltura della frutta in guscio;
f) la promozione di forme di assicurazione agevolate.