Art. 3.
(Contenuti del piano triennale di interventi).

      1. Con il piano triennale di interventi di cui all'articolo 2 sono altresì individuate:

          a) le aree interessate agli interventi;

          b) le specie e le varietà di frutta in guscio interessate, nonché i soggetti beneficiari;

          c) le priorità e le azioni da intraprendere anche in sede internazionale;

          d) le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del piano.

      2. Il piano triennale di interventi di cui all'articolo 2 deve altresì prevedere:

          a) contributi straordinari per promuovere la ricerca e lo sviluppo di trattamenti compatibili;

 

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          b) crediti d'imposta per le forme associate dei produttori;

          c) il sostegno e la promozione di una nuova linea di commercializzazione per il rilancio della vendita, con l'attivazione di campagne istituzionali governative, volte a incrementare il consumo della frutta in guscio;

          e) il sostegno alla lotta contro particolari patologie che interessano la coltura della frutta in guscio;

          f) la promozione di forme di assicurazione agevolate.